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Sono proprietario di una casa in Italia, che tasse devo pagare nel 2014?

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha apportato notevoli cambiamenti in relazione all’imposizione fiscale immobiliare a livello locale.

In particolare, è stata introdotta l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), formata dall’imposta municipale propria (c.d. IMU), dalla tassa sui rifiuti (c.d. Ta.Ri) e dalla tassa sui servizi indivisibili (c.d. TA.S.I.).

La nuova Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

L’IMU è interamente dovuta dal proprietario dell’immobile.

La base imponibile è data dalla rendita catastale rivalutata e moltiplicata con appositi coefficienti a seconda del tipo di immobile.

Il primo acconto dovrà essere eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni fissate dai Comuni nell’anno precedente mediante modello F24 alle scadenze del 16 giugno e 16 dicembre 2014.

La TASI è il tributo per i servizi indivisibili offerti dai Comuni alla collettività (pubblica illuminazione, manto stradale, ecc.).

Essa è dovuta dal possessore o detentore, anche in leasing, di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili.

Il pagamento della TASI sarà suddiviso tra il proprietario e l’inquilino dell’immobile. Gli inquilini, con contratto di affitto o comodato di durata superiore a sei mesi, pagheranno una quota compresa tra il 10 e il 30% del valore e il proprietario pagherà il resto della somma dovuta.

Per i contratti di durata inferiore ai sei mesi la TASI rimarrà interamente a carico del proprietario.

La base imponibile è rappresentata dal valore catastale dell’immobile, come per l’IMU, sul quale si applicherà un’aliquota base dell’1 per mille, fatta salva la facoltà dei Comuni di aumentare le aliquote rispettando comunque il vincolo introdotto dalla legge di stabilità.

I Comuni hanno tempo fino al 31 maggio 2014 per decidere su aliquote, detrazioni ed esenzioni. Se le delibere dei Comuni non dovessero essere pubblicate entra tale scadenza, gli acconti dovuti per il 2014, saranno calcolati con l’aliquota base dell’1 per mille, salvo poi il conguaglio a dicembre.

La TARI, ovvero la tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione della TARES e sarà interamente pagata da chiunque, a qualsiasi titolo, possiede o detiene locali o aree scoperte, indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Rimangono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc.) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio).

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Sul valore catastale andrà poi applicata l’aliquota stabilita dal proprio Comune di residenza, con le eventuali detrazioni previste su base locale.

Sia la TASI che la TARI si pagheranno in due rate il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si avrà anche la possibilità di pagare in una unica soluzione entra la metà di giugno con il modello F24 o tramite bollettino postale.

I soggetti passivi dei tributi sono inoltre tenuti a presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo su modello messo a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento info@tedeschinitalia.it