Avete acquistato per motivi personali un oggetto e scoprite che è difettoso? Quali rimedi sono previsti dall’ordinamento italiano a tutela del consumatore in questo caso? Quanto tempo avete per rivolgervi al venditore e far valere i vostri diritti?
In Italia, la risposta si trova nel decreto legislativo n. 206 del 2005, il c.d. Codice del Consumo, di derivazione europea.
Esso prevede che il venditore sia obbligato a consegnare al compratore beni conformi al contratto di compravendita, e si presume che siano tali quando coesistono 4 circostanze specifiche:
1) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
2) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
3) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
4) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Nel caso in cui vi sia un difetto di conformità al momento della consegna del bene, e quindi non sussista anche solo una delle predette circostanze, il consumatore può chiedere la riparazione o la sostituzione del bene. La scelta tra un rimedio e l’altro spetta al consumatore, salvo che uno dei due sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
Oltre a questi due primi rimedi, la legge ne prevede altri due: una congrua riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto (con conseguente obbligo di restituzione al compratore della somma da lui pagata e di restituzione del bene difettoso al venditore), ma questi rimedi ulteriori possono essere chiesti, sempre scelta del consumatore, solo in particolari situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Il venditore è poi responsabile per i difetti di conformità solo entro 2 anni dalla consegna del bene.
Inoltre il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla data in cui è stato scoperto, a pena di decadenza. Questa denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha nascosto.
Si sottolinea, che il Italia non esiste un diritto ad una sorta di “ripensamento” e quindi in assenza di un difetto di conformità il consumatore non ha diritto a cambiare la merce solo perché, per esempio, ha cambiato idea, a meno che il venditore non scelga di dare questa possibilità al cliente nonostante la legge non lo preveda oppure non si tratti di un contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali.
Per ulteriori informazioni, scriva a info@tedeschinitalia.it