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Devo effettuare dei lavori di giardinaggio presso la mia abitazione come posso regolarizzare il rapporto di lavoro ed effettuare correttamente il pagamento di questo lavoratore?

Da qualche anno  queste attività, come quelle di giardinaggio, baby-sitter o piccoli lavori di manutenzione possono essere regolarizzati tramite l’utilizzo del lavoro accessorio con i  buoni lavoro, i cc.dd. “voucher”.

La legge prevede che qualsiasi  attività lavorativa che non dia  luogo, per il lavoratore, a compensi superiore  a 5.050 euro netti (euro 3.030  se il prestatore percepisce assegno di disoccupazione o mobilità) nel corso di un anno solare sono considerate attività accessorie e possono essere svolte senza   l’instaurazione di un rapporto di lavoro (artt. 70-73 D.Lgs. 10.9.2003, n. 276).

Tali attività devono  essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione e senza il tramite di intermediari; in sostanza,  qualunque prestazione rientrante nei limiti economici sopra descritti è  per definizione occasionale e accessoria.

Chi voglia affidare a un lavoratore  prestazioni di lavoro accessorio è tenuto, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, ad acquistare uno o più voucher presso i rivenditori autorizzati (sedi Inps, banche, uffici postali, tabaccai): una volta che sia stato svolto il lavoro, il pagamento della “retribuzione” del lavoratore  avviene mediante la consegna di detti voucher al lavoratore il quale li presenta per l’incasso presso uno dei concessionari.

Dopo aver effettuato l’acquisto dei voucher, si deve comunicare  l’inizio dell’attività al’inps esclusivamente in via telematica tramite il  servizio on-line sul sito internet www.inps.it  almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività, “abbinando” il voucher ai dati fiscali del lavoratore .

Attualmente il valore nominale del voucher è pari a 10 euro: il concessionario provvede al pagamento delle spettanze al lavoratore accessorio che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’Inps in misura pari al 13%  e per fini assicurativi contro gli infortuni all’Inail, in misura pari al 7% , e trattiene il 5% del valore  a titolo di rimborso spese.

Il  lavoratore quindi per ogni voucher da 10 euro percepisce 7,50 euro netti.

In caso di buoni cartacei inutilizzati è possibile richiederne il rimborso esclusivamente presso le Sedi provinciali. Il controvalore effettivo dei voucher ai fini del rimborso ai committenti, che viene determinato al netto della quota di gestione del 5%, è pari a  euro 9,50, per il buono lavoro da euro 10,00.

In caso di smarrimento o furto dei voucher il committente ovvero il prestatore sono tenuti innanzitutto a presentare denuncia alla competente autorità. I voucher verranno annullati e ne verranno consegnati di nuovi al committente.

Per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento info@tedeschinitalia.it